Infedeltà coniugale

Come noto, in base a quanto stabilito dall’art. 151 del Codice Civile, la separazione può essere richiesta quando si verificano fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all’educazione dei figli.
Laddove ne ricorrano le circostanze, il giudice può dichiarare a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio.
L’infedeltà coniugale è, ovviamente, il primo di tali comportamenti: chi dei due coniugi riesce a documentare l’altrui infedeltà non è tenuto a pagargli l’assegno di mantenimento.
Il tradimento può essere dimostrato con diversi strumenti tra i quali spicca la prova fotografica e la prova testimoniale.
Con propria sentenza (01.07.2015) il Tribunale di Milano ha chiarito che la fotografia che ritrae uno dei due coniugi nell’atto di un tradimento, se da quest’ultimo non contestata specificamente, assume valore di prova senza bisogno di ulteriori indagini o prove testimoniali.
Pertanto, lo scatto immortalato dall’investigatore privato entra a pieno titolo nel processo di separazione con richiesta dell’addebito.